IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1651/1997
 r.g.r.     proposto  da  Renzoni  Annalisa,  rappresentata  e  difesa
 dall'avv.to R. Damonte, presso lo stesso elettivamente domiciliata in
 Genova, via J. Ruffini, 7/9, ricorrente;
   Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del  rettore
 in carica, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in
 persona    del   Ministro   in   carica,   rappresentati   e   difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti.
   Per l'annullamento della determinazione dell'Universita' di  Genova
 con  la  quale  e' stata negata alla ricorrente l'ammissione al primo
 anno del corso di laurea in medicina e chirurgia: tutti gli atti e le
 deliberazioni, con i quali l'universita' ha deciso di limitare ad  un
 numero  chiuso  e predeterminato le iscrizioni al corso di laurea, in
 medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98  tra  i  quali  il
 decreto  del rettore in data 1 agosto 1997; del decreto del Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21
 luglio 1997, n. 245 e in particolare con riferimento agli artt.  4  e
 5;  del  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica in data 31 luglio 1997;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. R. Damonte  per
 il   ricorrente   e  l'avvocato  dello  Stato  C.  Signorile  per  le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  3  ottobre  1997   Renzoni   Annalisa
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo di aver sostenuto  le  prove  di  ammissione  per
 l'iscrizione  alla  facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'
 di  Genova,  per  l'anno  accademico  1997-98  senza  collocarsi   in
 posizione utile nella relativa graduatoria.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) illegittimita' del regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n.
 245.  Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 76 Cost.
 Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4,  della  legge  19
 novembre  1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127. Illegittimita' derivata;
     2)  violazione  del  principio  di  legalita'  e  di   tipicita'.
 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre
 1990,   n.   341.  Eccesso  di  potere  per  incongruita'  e  mancata
 predeterminazione dei criteri di riferimento;
     3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400. Violazione del principio di legalita';
     4)  illegittimita'  del  decreto  ministeriale  31  luglio  1997.
 Illegittimita' derivata;
     5) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto
 di  istruttoria,  erroneita'  dei  presupposti  di  fatto. Violazione
 dell'art.  3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
     6) violazione e falsa applicazione dell'art.  4  del  regolamento
 ministeriale   21   luglio  1997,  n.  245.  Eccesso  di  potere  per
 illogicita' manifesta;
     7) eccesso di potere per incongruita',  illogicita',  ingiustizia
 manifesta;
     8)  violazione  dell'art.  10  delle  disposizioni sulla legge in
 generale. Violazione dei principi in tema  di  efficacia  degli  atti
 amministrativi. Eccesso di potere per carenza di presupposti;
     9)   illegittimita'   degli   atti  dell'Universita'  di  Genova.
 Illegittimita' derivata;
     10) eccesso  di  potere  per  difetto  assoluto  di  motivazione,
 difetto   di   istruttoria,  erroneita'  dei  presupposti  di  fatto.
 Violazione dell'art.  3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
     11) violazione degli artt. 33 e 34 Cost. Eccesso  di  potere  per
 carenza  ed  erroneita'  dei presupposti. Violazione del principio di
 legalita' e dei principi sull'efficacia degli atti amministrativi.
   La ricorrente concludeva per  l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastata   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in  data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   La ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di  medicina  e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per
 l'anno   accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per determinati  corsi,  il  numero
 delle  nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale
 facolta' e stata esercitata  con  decreto  ministeriale  in  data  31
 luglio 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per la ricorrente), ma il Collegio  ne  rimanda  l'esame
 all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che
 ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  sabilita  la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  alla  ricorrente  un grado minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre  che
 quelli  dell'Universita')  trovano  il  proprio presupposto normativo
 nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del  1990,  come  modificato
 dall'art.  17,  comma  116,  della  legge    n.  127  del  1997,  che
 attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica
 e  tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali per la
 regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle
 iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 laurea in discorso (con il regolamento del 27 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del
 31  luglio).  In  tal  modo,  secondo  l'amministrazione, rimarrrebbe
 soddisfatta la riserva  di  legge,  che  gli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione pongono la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  gestione  si  presenta  come  rilevante  e   non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.   33 e 34  Cost.,  puo'  soffrire  limitazioni  solo  per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica;  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge  stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata  dall'art. 17, comma 116, legge n. 127
 del 1997 all'art. 9, comma 4,  legge  n.  341  del  1990,  delega  il
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsioine  legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  c.u.n.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali  per  la  regolamentazione   dell'accesso   ...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge cit.,  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai  sensi  dell'art.  23,  legge  n. 87 del 1953, fino alla pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.